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La nuova Maturità
Come cambia la maturità? Il Ministro Fioroni, con la legge n. 1/2007 e successivi provvedimenti, ha introdotto significative novità per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Vediamo in breve come funziona la nuova maturità targata Fioroni.

LA RIFORMA DELL'ESAME DI STATO
Il Parlamento con legge n. 1/2007, ha dato il via libera definitivo alla riforma dell'esame di Maturità voluta dal ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni. Secondo il Ministro "la riforma restituisce alla scuola un esame di Stato credibile di fronte all'Università e al mondo del lavoro". Ecco le principali novità:

  • ammissione all'esame per gli studenti che avranno superato lo scrutinio finale e saldato i debiti formativi contratti negli anni scolastici precedenti.

  • modifica dei requisiti di ammissione per gli studenti che intendono anticipare l'esame per merito. L'ammissione sarà vincolata, oltre al conseguimento di 8/10 in ciascuna disciplina nello scrutinio del penultimo anno, anche al conseguimento della media di 7/10 nei due anni precedenti.

  • esame preliminare per i candidati esterni (privatisti) che non sono in possesso della promozione all'ultima classe, che dovranno inoltre possedere la residenza nella località dell'istituto scelto come sede d'esame.

  • la seconda prova scritta per gli istituti tecnici, professionali e artistici assumerà una connotazione più tecnica e laboratoriale.

  • le prove nazionali verranno scelte senza la predisposizione da parte dell'Invalsi (Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione), anche per la scuola media inferiore.

  • modifica dei punteggi di valutazione finale: il credito scolastico passerà da 20 a 25 punti; il colloquio scenderà da 35 a 30 punti.

  • ripristino delle commissioni d'esame miste, composte per metà da commissari interni e per metà esterni, oltre al Presidente esterno al quale potranno essere affidate non più di due classi.

  • il numero dei candidati esterni non potrà superare il 50% dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di 35. Presso ciascuna istituzione scolastica potrà essere costituita una apposita commissione per i soli candidati esterni.

  • task force ispettive assicureranno il monitoraggio del regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, verificheranno il corretto svolgimento degli esami di Stato.

  • i candidati non appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, potranno sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni.

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CHI È AMMESSO
La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all'esame di Stato. Per essere ammessi all'esame di stato occorrerà aver saldato eventuali debiti formativi contratti negli anni precedenti.
Le scuole, in sede di scrutinio finale, procederanno ad una valutazione che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirti di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.

Possono essere ammessi all'esame di Stato gli studenti che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale secondo le modalità sopra esplicitate.

Possono essere ammessi i candidati esterni (privatisti) che abbiano regolarmente presentato regolare domanda, e gli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti ed abbiano regolarmente presentato domanda. Infine, possono essere ammessi i candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero classi di istruzione secondaria superiore, che si presentino in qualità di candidati esterni, previo superamento dell’esame preliminare qualora non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe.

Per l'anno scolastico 2007-08, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato non si applica la disciplina relativa ai debiti formativi.

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DEBITI FORMATIVI
La nuova legge sull'esame di Stato prevede che lo studente, a partire dal prossimo 'anno scolastico 2008-2009, non potrà essere ammesso all'esame di Stato se non avrà saldato i debiti formativi, in una o più discipline, contratti negli anni precedenti. Il Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni, con Dm 42 del 22 maggio 2007 ha definito le modalità di recupero di tali debiti. Il decreto è applicato dall'anno scolastico 2006-07 nelle terzultime classi; l'anno scolastico 2007-2008 pviene esteso alle penultime e nell'anno scolastico 2008-2009 riguarderà anche le ultime classi. Il decreto prevede che lo studente che lo scorso anno scolastico ha frequentato il terzultimo anno ed è stato promosso con debito formativo in qualche disciplina, deve saldare questo debito entro il presente anno scolastico (2007-2008). In pratica, la scuola, dopo lo scrutinio finale, deve informare la famiglia comunicando le motivazioni della promozione con debito ed inviando un resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. Nel corso del penultimo anno lo studente deve colmare le lacune riscontrate nel terzo anno e solo in casi eccezionali, e in particolari situazioni, gli sarà concesso di estinguere il debito o la parte residua di esso entro il 15 marzo dell'ultimo anno. Consiglio di istituto, collegio dei docenti e consigli di classe all'inizio di ogni anno dovranno programmare tempi e modi di attuazione di corsi didattici finalizzati al recupero dei debiti, e li realizzeranno utilizzando tutte le risorse disponibili. Al termine di tali corsi i docenti dovranno verificare i risultati raggiunti dallo studente e informarne le famiglie. Il decreto, al fine di prevenire l'insuccesso scolastico, raccomanda alle istituzioni scolastiche di organizzare corsi di sostegno durante l'anno, per aiutare gli alunni a colmare da subito le eventuali carenze nelle varie discipline rilevate dai docenti. L'attivazione dei corsi di recupero è rimessa all'autonomia organizzativa e didattica dei singoli istituti.

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COMMISSIONI E PROVE D'ESAME
Una delle principali novità della riforma dell'esame di Stato è il ritorno delle cosiddette "commissioni miste". La commissione d'esame è infatti composta da un presidente esterno e da commissari che per il 50% sono i docenti della classe, e per il rimanente 50% sono esterni. I commissari sono complessivamente 6, tranne che per alcuni indirizzi di studio nei quali ne vengono assegnati 4. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse. L’individuazione del presidente e dei commissari esterni è di competenza del Ministero, mentre la designazione dei commissari interni è effettuata dal Consiglio di classe, tra i docenti titolari dell’insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni.
L’esame di Maturità comprende tre prove scritte e un colloquio.

La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento. Gli studenti potranno scegliere tra diverse prove: analisi di un testo letterario, produzione di un saggio breve o di un articolo di giornale (a scelta tra i diversi ambiti di riferimento: storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico), tema di argomento storico, tema di ordine generale.

La seconda prova scritta verte su una materia caratterizzante il corso di studi e può essere articolata in più proposte fra cui il candidato potrà scegliere. Nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto della seconda prova, il candidato può scegliere la lingua in cui svolgere la traccia proposta. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.

La terza prova scritta è a carattere pluridisciplinare, verte su non più di cinque materie dell’ultimo anno di corso e non meno di quattro, e consiste nella risposta a quesiti singoli o multipli. La terza prova può anche comprendere la soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o lo sviluppo di progetti, ed è strutturata in modo da consentire anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera. La prima e seconda prova vengono predisposte dal Ministero; la terza prova viene formulata dalla tua commissione. l colloquio è volto all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri dell’indirizzo di studio da te scelto e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche dello studente. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Il candidato può presentare una tesina redatta nel formato preferito, anche multimediale, oppure può cominciare l’esame con un argomento a sua scelta. Durante il colloquio vengono inoltre sviluppati argomenti individuati dalla Commissione e discusse le prove scritte.

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CANDIDATI ESTERNI
I candidati esterni possono sostenere l’esame di Stato negli istituti statali e negli istituti paritari. La commissione d’esame è la stessa della classe a cui sono abbinati. Devono sostenere l’esame preliminare soltanto i candidati che non hanno la promozione o l’idoneità all’ultimo anno del corso di studi per cui chiedono l’ammissione e quelli che pur avendo la promozione o un diploma di istituto secondario superiore, provengono da un altro corso di studi le cui materie non coincidono con quelle del corso nel quale si è chiesto di sostenere l’esame; i candidati dovranno inoltre possedere la residenza nella località dell'istituto scelto come sede d'esame. L’esame preliminare - da sostenere entro maggio - verte sulle materie o parti di materie del programma di insegnamento delle classi precedenti l’ultima, nonché sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, indicate dalla scuola presso cui i candidati si presentano. Il punteggio minimo per superare l’esame preliminare è di 6/10 in ogni materia oggetto dell’esame stesso.

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GIUDIZIO FINALE
La riforma dell'esame di Maturità non ha introdotto alcuna modifica nella determinazione del punteggio massimo complessivo (100 punti) da attribuire al termine delle prove. Elemento di novità rispetto all’anno passato, è la possibilità da parte della Commissione di attribuire la lode agli studenti che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo di 5 punti. Il voto finale è determinato dalla somma di vari componenti:

  • Prove scritte: sono 45 i punti totali a disposizione, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da 0 a 15 punti ciascuna). Ognuna delle prove è giudicata sufficiente se consegue almeno 10 punti.

  • Colloquio: sono 35 i punti da assegnare (dall'anno scolastico 2008-09 saranno 30). Il colloquio è giudicato sufficiente se consegue almeno 22 punti.

  • Credito scolastico: ciascun candidato può far valere un massimo di 20 punti (che saliranno a 25 dall'anno scolastico 2008-09) quale credito per l'andamento degli studi e per le esperienze formative e culturali maturate fuori della scuola.

  • Bonus: è di 5 punti e può essere assegnato dalla Commissione in aggiunta al voto finale a condizione che si abbia un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame di almeno 70 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.

La riforma dell'esame di Stato ha individuato una nuova ripartizione del punteggio, che sarà applicata a partire dall'anno scolastico 2008-09:

  • PROVE SCRITTE: MAX 45 PUNTI

  • COLLOQUIO: MAX 30 PUNTI

  • CREDITO SCOLASTICO : MAX 25 PUNTI

  • BONUS: 5 PUNTI


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